OGGETTO: Richiesta di documentazione a Lombardia Informatica S.p.A. – Vostra comunicazione del 18 aprile 2014, Prot. 4371.
La presente fa seguito alla lettera in oggetto ricevuta a mezzo PEC in data 22 aprile 2014 (Allegato 1), per significare quanto segue.
In primo luogo, preme rilevare come, contrariamente a quanto indicato in tale missiva, il sottoscritto non rivesta la carica di “segretario del gruppo consiliare M5S”, in quanto la stessa non esiste.
In secondo luogo, prima di entrare nel merito delle contestazioni che sono state mosse con correlata minaccia di querela per diffamazione, mi sembra importante procedere a ricostruire nella corretta cornice cronologica l’effettivo svolgimento dei fatti ponendo in risalto l’inconsistenza e la pretestuosità delle censure che sono state mosse con la citata lettera.
In data 26 settembre 2013 il Consigliere Regionale Stefano Buffagni inoltrava richiesta di accesso agli atti a Lombardia Informatica S.p.A. società di servizi a capitale interamente regionale che fornisce servizi e prestazioni informatiche per la Regione (di seguito, “LISPA”).
In data 9 ottobre 2013 LISPA riscontrava tale richiesta inviando un lungo elenco di incarichi di difficile comprensione (Allegato 2).
In data 14 ottobre 2013 veniva inviata dal sottoscritto a LISPA (Allegato 3) una richiesta di documentazione avente ad oggetto precisamente la “documentazione contrattuale, progettuale e operativa” riferibile a 14 incarichi ricevuti dalla medesima Società da parte della Regione Lombardia negli anni precedenti.
In data 5 novembre 2013 – stanti le precedenti richieste – veniva concordato con LISPA un incontro al 21 novembre 2013 (Allegato 4) presso la sede della Società tra il sottoscritto e il dott. Davide Rovera, l’Ing. Pellegrini e il dott. Catanzaro. Durante tale riunione veniva concordato un invio in diverse tranche della documentazione richiesta per non oberare, a dire della Società, il lavoro dei dipendenti aventi mansioni operative.
In data 22 novembre 2013 si richiedeva a LISPA documentazione su alcune operazioni societarie (spin-off, fusioni e acquisizioni, transazioni su partecipazioni azionarie) effettuate dalla stessa Società nel periodo di tempo compreso tra il 2008 ed il 2012 (Allegato 5).
Nelle settimane successive LISPA recapitava, presso i miei uffici, voluminosi plichi cartacei (contrariamente ai principi di economia, efficienza ed efficacia che dovrebbero sempre caratterizzare l’agire della P.A.) contenenti confusa documentazione relativa alla prima e alla seconda richiesta. Ulteriore documentazione giungeva successivamente via PEC e su supporto informatico (CD).
Il 30 gennaio 2014 il Presidente di LISPA in persona recapitava una PEC (Allegato 6) con la quale chiedeva di specificare quale documentazione dovesse essere ancora inviata, ignorando il contenuto delle precedenti PEC del 14 ottobre 2013 e del 22 novembre 2013.
Faceva seguito replica del sottoscritto con PEC del 3 febbraio 2014 (Allegato 7) nella quale si riepilogava la documentazione ricevuta, nuovamente quella ancora da ricevere e le relative priorità.
Tralasciando le richieste del Consigliere Buffagni, per quanto riguarda la prima delle richieste effettuate dal sottoscritto (Allegato 3, PEC del 14 ottobre 2013) LISPA al 3 febbraio aveva trasmesso documentazione caratterizzata da: (i) minute informi e provvisorie; (ii) di tipologia diversa da quella specificamente richiesta; (iii) frammentarietà. Pertanto tale documentazione risultava inidonea ad effettuare una valutazione professionale e completa dell’operato di LISPA e del riscontro dei suoi clienti istituzionali (Regione Lombardia e/o enti del sistema sanitario regionale).
Per quanto riguarda la seconda richiesta effettuata dal sottoscritto (Allegato 5, PEC del 22 novembre 2013) LISPA aveva inviato documentazione contenente numerosi “omissis” e sulla quale, quindi, non era possibile effettuare analisi compiute.
Per tali motivi veniva adito il Difensore Regionale, il quale, ritenendo fondata la richiesta, inviava formale diffida a LISPA in data 26 marzo 2014 (Allegato 8).
LISPA rispondeva a mezzo PEC il 28 marzo 2014 inviando documentazione (Allegato 9) accompagnata da una peculiare dichiarazione di completezza della documentazione inviata. Tale dichiarazione, tuttavia, risultava ancora una volta inveritiera e pertanto, veniva pubblicato il seguente post:
In relazione a tutti i fatti sopra esposti veniva anche presentata una interrogazione (Allegato 10) con risposta in consiglio il 1 aprile 2014 da parte del Vicepresidente di Regione Lombardia Mantovani a seguito della quale veniva pubblicato il seguente post : https://www.lombardia5stelle.it/2014/04/02/lombardia-informatica-fuori-controllo-attese-di-mesi-per-documenti-e-risposte-evasive/.
Perdurando l’inadempimento di LISPA, in data 14 aprile 2014 veniva adito una seconda volta il Difensore Regionale che, in data 17 aprile 2014, intimava nuovamente a LISPA la trasmissione della documentazione priva di immotivati “omissis” (Allegato 11).
In data 18 aprile 2014, LISPA, per il tramite del proprio legale rappresentante, minacciava di querelare il sottoscritto per le critiche mosse al comportamento omissivo e lacunoso posto in essere dalla Società nella trasmissione della documentazione richiesta (Allegato 1).
Tali critiche sono condivise, però, dal Difensore Regionale, il quale, in due diverse occasioni, le ha fatte proprie (si veda Allegato 8: “Visionando la documentazioni consegnata, era evidente, infatti, che la stessa fosse inutilizzabile essendo costellata di omissis che non permettevano di comprenderne il contenuto”).
Il ruolo di Consigliere Regionale, rivestito dal sottoscritto, impone l’esercizio di precise richieste di trasparenza e informazione nei confronti della pubblica amministrazione cui LISPA indubitabilmente appartiene.
Con stretto riferimento alle conoscenze tecniche di chi scrive, preciso di possedere da cinque anni la certificazione CISA come auditor di sistemi informativi oltre ad avere 23 anni di esperienza professionale nel settore ICT al quale appartiene LISPA.
Le faccio presente che sono tutelato, analogamente ai parlamentari, nell’esercizio delle mie funzioni dall’articolo 122 della Costituzione. Inoltre Il diritto di critica è soggetto ad alcuni limiti che sono quelli della verità del fatto, della continenza, della pertinenza, tutti elementi propri dei post da lei citati nella sua lettera (Cass. pen. Sez. V, 13-12-2010, n. 3047).
Inoltre LISPA ha garanzie limitate circa critiche che riguardino la sua trasparenza da parte di un consigliere regionale: “In tema di diritto di critica, in relazione alle persone preposte alla gestione di collettività, aziende e beni pubblici, l’esigenza di assicurare trasparenza alla loro gestione, la tutela della reputazione deve ritenersi meno intensa rispetto a quella degli altri cittadini, proprio per l’interesse al controllo dell’attività pubblica.” (Tribunale di Roma, 21-12-2001).
Pertanto, nella convinzione di aver operato – non soltanto in buona fede e in aderenza alla legge – ma soprattutto al fine di far esercitare, mio tramite, il diritto dei cittadini ad essere informati, La invito formalmente ad ottemperare alla richiesta di documentazione non ancora soddisfatta negli esatti termini con la quale è stata da me richiesta il 14 ottobre 2013 e ad astenersi dal minacciare azioni del tutto prive di qualunque fondamento in fatto e in diritto.
Tale comportamento minaccioso da parte della P.A., infatti, suscita sdegno ed è, come tale, ove non giuridicamente punibile, moralmente esecrabile.
Distinti Saluti
Eugenio Casalino